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Quando posso partire? Ma se non lo prendo subito, poi lo perdo? Posso attaccarlo alle ferie? Ma me lo pagano, vero???

Queste sono solo alcune tra le domande più frequenti, quando si parla di congedo matrimoniale.

Come quasi tutti sanno, io nasco giurista e per un periodo ho esercitato la professione. Quindi adesso vi chiarisco un po’ di punti… “legali”.

Cos’è

Il congedo matrimoniale (spesso chiamato anche – erroneamente – permesso o licenza matrimoniale) è un periodo retribuito di astensione dal lavoro, riconosciuto al lavoratore in occasione del proprio matrimonio o dell’unione civile.

E’ stato introdotto in Italia con la Legge 2387 del 1937.

Inizialmente era rivolto solo agli impiegati. Poi, nel 1941 fu esteso anche agli operai. Oggi è concesso a tutti, in tutti i contratti collettivi di lavoro, per tutti i comparti.

Da poco è stato introdotto anche per le Unioni Civili, con la Legge 76 del 2016.

Quanto dura

Il congedo matrimoniale è di 15 giorni di calendario (NON lavorativi!), che devono obbligatoriamente essere consecutivi. Cioè i 15 giorni vanno “consumati” tutti insieme, non si possono dividere.

In teoria inizia a decorrere dalla data del matrimonio e dev’essere usato entro 30 giorni dalla data delle nozze.

MA!!

In accordo con il datore di lavoro, può essere posticipato e utilizzato in un secondo momento, purché entro 6 mesi dalle nozze.

Viene pagato?

Il periodo di congedo matrimoniale è interamente retribuito.

Ma da chi?

Generalmente dal datore di lavoro.

Per gli operai di aziende industriali, artigiane e cooperative, il congedo matrimoniale viene retribuito dall’INPS per i primi 7 giorni lavorativi. Poi interviene il datore di lavoro, che integra i successivi 8 giorni.

In ogni caso, la retribuzione del congedo vale anche ai fini del TFR e fa maturare ferie e tredicesima.

Per il lavoratore, quindi, vale tutto esattamente come se andasse al lavoro.

Casi particolari

  1. I lavoratori dipendenti.
    Godono del congedo matrimoniale solo se le nozze sono avvenute prima delle scadenza del contratto di lavoro.
  2. I disoccupati.
    Possono usufruire del congedo matrimoniale se nei 90 giorni precedenti il matrimonio hanno lavorato per almeno 15 giorni in aziende dell’industria, artigianato o cooperative.
  3. I liberi professionisti.
    Non ne usufruiscono mai, in nessun caso.
  4. Cittadini stranieri.
    Ne usufruiscono se al momento delle nozze erano già residenti in Italia, sia che si sposino in Italia, sia che si sposino all’estero.
    N.B.: Se lo Stato di appartenenza del cittadino straniero ammette la poligamia, la possibilità di usufruire del permesso è per uno solo dei matrimoni (circolare INPS 190/1992).
  5. Cittadino italiano che si sposa all’estero.
    Semplificando molto, perchè questo punto meriterebbe un articolo tutto suo… si può usufruire del congedo se il matrimonio estero è valido per lo Stato Italiano.

Spero di aver fatto un minimo di chiarezza su questa parte particolarmente intricata del matrimonio.

Se avete domande, dubbi o perplessità, contattatemi! Sarò felice di aiutarvi.